Il 22 e 23 marzo 2026 la cittadinanza è chiamata a esprimersi sulla riforma della giustizia proposta dall’attuale governo. Il referendum viene anche definito “referendum sulla separazione delle carriere” poiché questo è uno dei temi proposti dalla riforma. Il testo di legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30.10.2025, riguarda le “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Come leggeremo sulla scheda in sede elettorale, la revisione riguarda gli artt.87, decimo comma; 102, primo comma; 104; 105; 106, terzo comma; 107, primo comma; e 110 della nostra Costituzione. Il referendum è confermativo, quindi votare “sì” significa volere la riforma, e quindi la revisione degli articoli sopracitati, mentre votare “no” significa voler mantenere le normative attuali; proprio in quanto confermativo, non è necessario il raggiungimento del quorum: la legge passa o viene bloccata indipendentemente dal numero dei votanti.
In estrema sintesi, la riforma riguarda quattro punti principali: separazione delle carriere (magistrati e pubblici ministeri); separazione del Csm (Consiglio Superiore della Magistratura); sorteggio dei membri del Csm; istituzione dell’Alta Corte Disciplinare. La materia è molto tecnica, ma la nostra Costituzione prevede che qualora una legge non avesse ottenuto la maggioranza qualificata (cioè i due terzi dei parlamentari), come in questo caso, la decisione spetti alla cittadinanza. Il referendum riguarda il modello di organizzazione della magistratura, quindi non ha a che fare direttamente né con i processi (nei modi e nei tempi) né con il codice penale. Quindi, possiamo pensare che non ci riguardi direttamente, ma non è così: la giustizia è un tema che tocca tutte e tutti noi.
Per provare a fare chiarezza, abbiamo realizzato questa intervista doppia che indaga tanto le ragioni del sì, quanto quelle del no. A rispondere sono stati il magistrato Marco Biagetti, G.I.P. presso il Tribunale di Treviso, favorevole al sì; e il magistrato Massimo De Filippo, P.M. presso il tribunale di Busto Arsizio (Mi) favorevole al no.
Il nostro invito, come sempre, è quello di non sottrarsi a questo dovere e diritto democratico. Partecipiamo! E prima ancora: informiamoci attraverso fonti qualificate e diversificate; dibattiamo con chi la pensa come noi e con chi è in disaccordo; esercitiamo il pensiero critico per il nostro stesso bene. Noi andremo alle urne domenica 22 marzo dalle 7 alle 22 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15: ci auguriamo lo facciate anche voi!
Cosa significa separazione delle carriere?
Marco Biagetti: Significa che, dopo aver superato il concorso per l’accesso in magistratura (che presumibilmente, ma non è detto, rimarrà unico per tutti), bisognerà fare una scelta su quale carriera intraprendere, se quella del P.M. (magistratura requirente) o quella del Giudice (magistratura giudicante), perché poi non sarà più possibile passare da una carriera all’altra, come invece adesso (pur con molte limitazioni) è possibile fare poiché saranno appunto separate del tutto le carriere con la istituzione di due diversi CSM.
Massimo De Filippo: L’articolo 104 della Costituzione prevede che la Magistratura costituisce un unico ordine nel quale magistrati requirenti (PM) e giudicanti (Giudici) condividono la stessa formazione, gli stessi valori e il medesimo statuto di autonomia mediante un unico Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). Separare le carriere significa spezzare l’unità dell’ordine giudiziario con la creazione di due magistrature, con distinti organi di autogoverno potenzialmente confliggenti. Si tratta di un cambio di paradigma che determina un affievolimento del ruolo di garanzia assegnato al CSM dai Costituenti.
Alla luce della recente limitazione al cambio di funzione imposta dalla Riforma Cartabia, quali sono le motivazioni per separare ulteriormente i due percorsi?
Marco Biagetti: Per evitare appunto del tutto che chi ha fatto il P.M. possa poi diventare, nel corso della carriera, giudicante (e viceversa), dato che comunque, nel corso degli anni, è possibile che ci si trovi ad essere P.M. prima e giudicante poi (o viceversa) nell’ambito dello stesso Tribunale, con la conseguenza che ci si trovi ad assumere due funzioni diverse in processi riguardanti le stesse persone. Pur se questa ipotesi è rara (dato il trascorrere degli anni), tuttavia ho tuttora nel mio Tribunale esempi di questo genere (indipendentemente dal fatto che poi il magistrato sia una persona capace ed irreprensibile che non abbia condizionamenti, ma è un pericolo reale).
Massimo De Filippo: La riforma Cartabia ha ridotto il passaggio di funzioni a un’ipotesi residuale e simbolica (lo 0,4%), rendendo il problema della “confusione di ruoli” pressoché inesistente. La scelta di una separazione costituzionale non risponde dunque a una necessità funzionale, ma assume il carattere di una decisione politico-ordinamentale, che ridefinisce il ruolo della Magistratura e il suo rapporto con gli altri poteri dello Stato.
Il processo penale cambierà con la separazione delle carriere? In che modo?
Marco Biagetti: No, in alcun modo, allo stato, perché la riforma non interviene sul codice di procedura penale.
Massimo De Filippo: Formalmente le regole processuali restano invariate, ma cambia l’“ecosistema”: un PM separato rischia di perdere la cultura dell’imparzialità comune con il giudice (ricerca della verità anche a favore dell’indagato) e di trasformarsi in “accusatore”. Due ordini separati, due CSM e una Corte disciplinare esterna possono incidere sull’indipendenza del PM e sulle condizioni in cui il giudice opera. Il rischio è quello di una giustizia meno autonoma, più esposta a pressioni, con minori garanzie effettive per l’imputato e per le vittime.
Quale scopo potrebbe raggiungere la divisione del CSM?
Marco Biagetti: Esattamente lo scopo che si prefigge, e cioè quello di evitare che un magistrato giudicante (o requirente) possa essere posto sotto procedimento disciplinare o valutato professionalmente da colleghi eletti al CSM ed appartenenti alla diversa carriera, il che, ovviamente, comporta condizionamenti di non poco conto al momento della valutazione, soprattutto perché ognuno di noi sa bene chi lo andrà a valutare (avendolo eletto). Non è un meccanismo di facile comprensione per chi è esterno alle dinamiche interne, tuttavia è molto importante per chi, ad esempio come me, ha scelto fin dall’inizio di non iscriversi all’ANM e di non andare mai a votare i propri candidati all’interno delle liste e delle correnti.
Massimo De Filippo: L’obiettivo dichiarato è evitare interferenze reciproche, ma la conseguenza è la perdita e l’indebolimento delle garanzie. La divisione del CSM scompone l’unità dell’autogoverno della magistratura. In termini filosofico-istituzionali, ciò significa ridurre la funzione di garanzia dell’organo costituzionale, trasformandolo in apparato di gestione delle carriere. L’unità, pensata dai Costituenti come difesa dall’eteronomia, viene sostituita da una frammentazione che espone ciascun segmento a pressioni esterne, indebolendo l’autonomia complessiva del potere giudiziario.
La riforma prevede la scelta “a sorteggio” (e non più tramite elezione) dei membri dei due CSM: perché modificare il criterio di elezione? Quali sono le conseguenze dell’elezione “a sorteggio”?
Marco Biagetti: Mi riporto a quello che ho appena detto sopra. Il meccanismo a sorteggio evita ed impedisce, come è attualmente, che il “giudicato” si sia scelto prima, con le elezioni del CSM, chi lo deve giudicare, sia sotto il profilo disciplinare che sotto quello di “carriera”, cioè di nomina nelle funzioni dirigenziali (Presidente di sezione, presidente di tribunale, procuratore capo e via dicendo). Il sorteggio, dunque (ed è per questo che è tanto criticato dai sostenitori del NO) elimina la logica attuale della spartizione delle nomine fra le varie correnti in base a principi di appartenenza politica (nessuno, questo si spera, avrà più in suo “Santo in Paradiso”).
Massimo De Filippo: Il sorteggio viene presentato come rimedio alla crisi della rappresentanza, ma introduce una logica aleatoria in organi di rilevanza costituzionale. Si sostituisce la responsabilità con il caso, la deliberazione con l’estrazione. Ne risulta un paradosso: per ridurre il potere delle correnti si accetta una perdita di razionalità istituzionale, con il rischio di rafforzare indirettamente l’influenza politica. La conseguenza è un CSM meno autorevole, meno responsabile e più esposto a influenze esterne.
Come modifica questa riforma l’elezione del c.d. “membri laici” del CSM? Con quali conseguenze?
Marco Biagetti: Anche in questo caso la modifica non è di poco conto, dato che attualmente i membri laici vengono scelti dal Parlamento con logiche di spartizione politica fra i vari partiti (e chi ha la maggioranza ne elegge di più, compreso il vicepresidente del CSM), mentre con il sorteggio fatto all’interno di un “canestro” di esperti individuati in precedenza (seppur sempre nella logica di maggioranza e minoranza parlamentare), chi andrà a comporre la “parte” laica del CSM (che rimane sempre minoritaria rispetto a quella togata, dato che ne vengono eletti solo tre su quindici) potrebbe essere del tutto svincolato da appartenenze politiche “attuali”.
Massimo De Filippo: A differenza dei membri togati, cui sarà applicato un sorteggio secco, i membri laici saranno eletti con sorteggio temperato: sorteggiati da una rosa ristretta compilata dal Parlamento. I criteri sono rimessi alla legge ordinaria. Questo può aumentare il peso della maggioranza di turno nella selezione “a monte”, creando uno squilibrio a favore della componente politica rispetto ai togati estratti a caso. In un sistema già sbilanciato dal sorteggio dei togati, l’aumento dell’incidenza politica può tradursi in un controllo indiretto sulle carriere e sulla disciplina dei magistrati.
Cos’è l’Alta Corte Disciplinare? A quali tipologie di procedimenti si interessa?
Marco Biagetti: Avrà competenza su tutti i procedimenti disciplinari riguardanti i magistrati (cioè la valutazione su un eventuale operato colposo o doloso nello svolgimento delle funzioni), togliendo dunque tale competenza al CSM unico come avviene ora, mentre per gli avanzamenti di carriera e le promozioni rimarranno competenti i due CSM “separati”.
Massimo De Filippo: È un nuovo organo che sostituisce il CSM nei procedimenti disciplinari. È competente sulle violazioni deontologiche e decide le sanzioni (es. trasferimenti e radiazioni). Giudica in composizione mista: magistrati e membri laici. A differenza dell’attuale CSM, questa Corte non sarà presieduta dal Capo dello Stato e nella sua composizione non è garantita una maggioranza togata nei collegi, ma solo una generica “rappresentatività”. Essa introduce una giurisdizione separata e più permeabile dalle influenze esterne, che potrebbero incidere quando il giudizio della magistratura riguarda i potenti.
La riforma prevede l’impugnazione della decisione davanti alla stessa Corte, ma composta da un collegio diverso, per cui si parla di rischio “appello farsa”. Cosa ne pensa?
Marco Biagetti: Non è affatto un appello farsa, perché sarebbe come dire (essendo il Collegio diverso da quello che ha giudicato prima) che anche attualmente il procedimento in Appello che riguarda tutti i comuni cittadini condannati in primo grado è una farsa, dato che i Giudici che compongono la Corte d’Appello sono necessariamente diversi da quelli che hanno condannato in primo grado.
Massimo De Filippo: Si tratta dello stesso organo e non esiste pertanto un vero secondo grado, indipendente dal primo. La Corte è un circuito chiuso senza le garanzie tipiche del doppio grado di giudizio, con possibili ricadute sulla tutela dei magistrati coinvolti. Inoltre, la formulazione della norma non sembra ammettere neanche il ricorso per Cassazione, in contrasto con l’art. 111 della Costituzione. In modo paradossale, la riforma viola proprio il principio di terzietà del giudizio, terzietà del giudice che sarebbe la motivazione principale del riformatore a sostegno della separazione delle carriere.
Ritiene che questa riforma possa incidere nella percezione della giustizia (soprattutto penale) del/la cittadino/a?
Marco Biagetti: Premesso che la riforma riguarda sostanzialmente e principalmente solo i meccanismi di elezione e rappresentanza della nostra categoria di magistrati (non coinvolgendo in alcun modo le dinamiche processuali) è possibile che vi sia un effetto “esterno”, verso i cittadini, di maggior fiducia, dato che è una riforma che tende essenzialmente ad eliminare le logiche di spartizione politica all’interno della magistratura (tutti i cittadini ora sanno o possono sapere di che “colore politico” è un magistrato, dato che “vota” un suo candidato correntizio all’interno del CSM, sebbene ovviamente il voto sia segreto. Tuttavia, la degenerazione che si è avuta negli ultimi anni e l’esposizione mediatica ne fanno un segreto di Pulcinella).
Massimo De Filippo: Una Magistratura divisa, con organi di governo più permeabili alla politica e un disciplinare esterno, può essere percepita come meno indipendente. Se i cittadini avvertono che indagini e processi su poteri forti possono essere condizionati, la fiducia nella giustizia si incrina. Se la giustizia non è più percepita come luogo di eguaglianza, ma come spazio asimmetrico, dove la forza sociale incide sull’esito giuridico, a risentirne non è solo l’immagine dei magistrati, ma la credibilità stessa dello Stato di diritto.
L’attuazione di questa riforma, che, oltre alla separazione delle carriere, di fatto istituisce due nuovi organi, comporterà dei costi ulteriori per lo Stato? In che misura?
Marco Biagetti: Questa è una domanda a cui non saprei rispondere, comunque mi sento di dire che gli eventuali maggior costi saranno risibili in confronto a quelli attuali (i magistrati del CSM, che saranno raddoppiati, prendono lo stesso stipendio base, con rimborsi di trasferta, ma niente di eclatante, credo).
Massimo De Filippo: La riforma crea tre strutture dove prima ve n’era una: due CSM e un’Alta Corte disciplinare. Triplicherà costi e burocrazia, con più spese a carico dei cittadini (non meno di 115 milioni di euro l’anno), procedure più complesse e possibili conflitti tra i nuovi organi. Ma la riforma non introduce risorse per ridurre i tempi dei processi né per potenziare uffici e servizi. L’aumento di apparati non produce efficienza, ma frammentazione, e segnala una concezione della riforma come esercizio di potere, non come razionalizzazione del sistema.