Charlie Gard: il bambino morto in nome della legge

La storia di Charlie Gard, purtroppo, la conosciamo tutti; il bambino di dieci mesi affetto da una malattia genetica rarissima, sindrome da deplezione del Dna mitocondriale per la quale al momento non esistono cure. L’unica prospettiva sembra essere una cura sperimentale da effettuare negli Stati Uniti. Nel marzo scorso, però, Charlie viene colpito da un’encefalopatia, facendo così mancare le condizioni scientifiche per rendre efficace la cura. Gli Stati Uniti si rendono comunque disponibili a tentare la cura in via sperimentale senza assicurare alcun successo. Tuttavia, il Great Ormond Street Hospital di Londra e l’Alta Corte inglese negano la possibilità di trasferire Charlie e dichiarano la necessità di sospendere tutti trattamenti in corso, convinti dell’inutilità della cura sperimentale richiesta dai genitori; ciò poiché è stata invece corretta la diagnosi medica che riscontra l’impossibilità per Charlie di salvarsi da un progressivo e inarrestabile aggravarsi della patologia di cui è affetto.

Nel mese di giugno i genitori del bimbo fanno l’ultimo disperato tentativo: si rivolgono alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo sostenendo che la sentenza inglese viola la libertà di cura e che rende Charlie prigioniero dell’ospedale in cui è ricoverato. La Corte europea dispone per l’ospedale di Londra l’obbligo di continuare a curare il bambino fino a nuova delibera. Il 28 giugno, il nuovo verdetto: la Corte di Strasburgo ritiene di non avere alcuna autorità per prendere decisioni su un tema del genere, rimandando alla decisione della Corte suprema inglese e quindi imponendo di sospendere i trattamenti.

Di fatto, i giudici inglesi prima, e la Corte europea dei diritti dell’uomo poi, decidono di staccare il supporto vitale in nome del presunto “miglior interesse” del paziente e contro la volontà dei suoi genitori.

Perché deve essere un giudice a scegliere cosa è nel miglior interesse di Charlie? In nome di quale principio un ordinamento può opporsi alla volontà dei genitori, legali rappresentanti, sancendo così la morte del bambino?

La risoluzione dei giudici inglesi si fonda sulle disposizioni del diritto nazionale relativamente all’accanimento terapeutico, che decreta l’obbligo da parte dei medici di interrompere le cure qualora l’eccezionalità dei mezzi impiegati non sia funzionale allo scopo medico-terapeutico. È possibile definire come accanimento terapeutico la ventilazione artificiale, comunemente considerata un “supporto vitale”? E, soprattutto: come è possibile, in questo caso, accertare la volontà del paziente di rinunciare a tale trattamento? Nella vicenda di Charlie, infatti, non si tratta di un adulto consenziente o avente  precedentemente espresso una qualche volontà di interrompere trattamenti terapeutici o di supporto vitale in ragione ad una scelta autodeterminata. Al contrario, siamo di fronte all’imposizione, desunta dalla legge e sancita dai giudici, di sospendere la vita del paziente contro la volontà dei suoi legali rappresentanti, ovvero i genitori.

Eppure decidere o, perlomeno, indicare ciò che è meglio per Charlie non spetterebbe ai genitori? Secondo la legge, sebbene ai genitori competa la responsabilità genitoriale, il controllo prioritario è affidato al giudice che sarebbe l’unico in grado di esprimere un giudizio realmente oggettivo nel migliore interesse del bambino, ovvero quello di vivere una vita che possa essere definita degna. Riassumendo: non potendo Charlie esprimere la sua volontà, il giudice non considera, o meglio, trascura totalmente anche quella dei suoi genitori: cioè, il desiderio di tenerlo in vita. Il tutto in nome di un interesse a morire tratto da astratte regole giuridiche e da evidenze scientifiche desunte statisticamente.

Nell’epoca dell’autodeterminazione e dell’esaltazione dei diritti individuali, gli ordinamenti giuridici finiscono per dichiarare attraverso una sentenza, peraltro autocontraddicendosi, la massima restrizione della libertà altrui in nome del parametro delle “indicibili sofferenze”, in realtà impossibili da verificare oggettivamente, imponendo così criteri giuridici astratti, attraverso i quali accertare se una vita possa essere o meno degna di essere vissuta, a cominciare da un principio standard e assoluto di felicità e dignità.

Svincolati dai loro fondamenti ontologici, principi come quello della dignità umana e della liberà rischiano di diventare contenitori vuoti che la legge, o peggio un giudice, riempie per realizzare la propria idea di giustizia. Ai coniugi Gard viene sostanzialmente richiesto di “staccare la spina” e sacrificare Charlie per affermare il principio dell’infallibilità della Legge. Ed è nel nome della legge, quindi, che Charlie Gard muore il 28 luglio 2017.

Silvia Pennisi

[Immagine tratta da Google Immagini]

 

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Giustizia della mente: i processi giuridici riletti dalla Filosofia

Tutti gli studiosi del rapporto mente-cervello sostengono che nessun fare umano, per essere compreso, può trascurare gli apporti che offrono le scienze cognitive. Piergiorgio Strata ha evidenziato come «ogni giorno siamo impegnati in una miriade di atti comportamentali che ci sembrano determinati dalle nostre decisioni di uomini liberi e coscienti… Nella realtà la maggior parte delle nostre azioni è eseguita sotto una pesante spinta della quale non siamo consapevoli». La giustizia, le cui decisioni intercettano direttamente la società, non può più esimersi dall’essere letta (o riletta) con la lente delle neuroscienze e delle scienze cognitive. Ancor di più ciò accade per la giustizia penale che, per sua natuta genetica, ha una funzione educativa verso la comunità (funzione general-preventiva) ed è altresì deputata a riparare le lesioni sociali causate dal delitto (Emile Durkheim).

Nonostante questa “sensibilità” sia oramai diffusa in svariate discipline umane, pare che proprio la giustizia applicata fatichi ad accettare incursioni di questo tipo. Come sosterrebbe Thomas Kuhn, sembra di trovarsi in una di quelle condizioni tipiche di cambiamento di paradigma scientifico (nel caso di specie scientifico-giuridico) durante le quali il nuovo viene rifiutato oppure si cerca con tutte le forze intellettuali ed operative di incanalarlo all’interno dei confini tracciati dal vecchio e questo, di fatto, per disinnescarlo. Pare quasi che, all’interno dei tribunali, non si operi come in tutti gli altri ambiti della vita umana: sembra che, una volta entrati nei “palazzi”, la dea bendata sia capace di svuotare i cervelli di tutto ciò che “non è diritto”, le menti vengano ripulite dei loro bias cognitivi, trasformando i protagonisti della vicenda giudiziaria in perfetti robot logici che hanno come unica guida la norma di legge e da quella non possono discostarsi. Il tribunale diviene una sorta di “mondo possibile” (dell’impossibile) capace di trasformare il legno storto di Kant in un legno dritto, l’uomo fallace in un essere perfettamente logico. Forse questa strenua difesa di una irrealistica “torre di avorio”, inattaccabile dalle tortuosità tipiche di ogni decisione umana, è funzionale alla giustizia ed ai suoi risvolti sociali. Certamente però è qualcosa di assai prossimo dall’essere un dogma antistorico.

Justice of Mind nasce nel 2015 proprio al fine di far solcare anche il mondo della giustizia penale applicata dalle novità interpretative portate dalle scienze cognitive, considerando “il tribunale” non un luogo capace di essere immune dalle questioni sulla cognizione ma, al contrario, evidenziandone la funzione decisoria. La giustizia è decisione e, da qualunque dei suoi attori la si voglia analizzare, si basa sulla libertà di scelta come condizione minima di operatività. L’accusato deve essere libero di decidere quando commette il fatto di reato ed anche nel corso del processo (la capacità di stare in giudizio e dunque di decidere e comprendere il processo è sancita dal codice di procedura penale); il giudice, per emettere una sentenza, deve seguire le regole di diritto previste dall’ordinamento (secondo logicità) e ciò in ragione del proprio “libero convincimento” (sono sempre parole del codice). Avvocati ed accusatore debbono, a loro volta, essere in grado di decidere liberamente e non avere cointeressenze che possono compromettere la libertà di “indossare la toga”. Prima ancora, il legislatore deve stabilire con coscienza e libertà le regole che ordinano la società per il futuro. Tutto questo bagaglio di libertà del decidere non può e non deve essere distrutto, ma certamente deve essere compreso alla luce delle nuove scienze. Diversamente, del mondo della giustizia, residuerà solamente il lato “pop” e cioè quella funzione pseudo pubblicitaria e da fiction costituita dalla sua mediaticizzazione, lasciando sempre più indifferente il pubblico (e la società) ai suoi valori, anche tecnici, più importanti (la funzione general-preventiva e quella riparatrice del trauma sociale causato dal delitto). La mente, trampolino delle decisioni, non è più considerabile un’entità staccata dal cervello; il rapporto mente-cervello è inesorabilmente di tipo fisicalista ed il cervello, attraverso l’operare dei neuroni, delle sinapsi e dei neurotrasmettitori, produce i pensieri e questi pensieri (da cui nascono le decisioni) sono il prodotto di tre fattori principali: del codice genetico, delle esperienze e quindi dell’apprendimento e del caso (come insegna Edoardo Boncinelli). Ciascuno di noi traccia il proprio percorso che, poi, lo “farà decidere”. Ciò non vuol dire aderire a tesi deterministiche neolombrosiane ma, piuttosto, tentare di dare delle nuove chiavi di lettura, anche del mondo della giustizia, che non siano vincolate in modo apodittico e preconcetto, ad un vecchio paradigma. Justice of Mind si propone così di spiegare o tentare di capire le ragioni delle scelte del reo, del giudice, del legislatore, dell’avvocato e dell’accusatore. Senza nessun desiderio di censura. Solamente per comprendere e risolvere problemi. Perché, per dirla con Karl Popper, «tutta la vita è risolvere problemi». Capire la giustizia penale ed il processo non è qualcosa che può dirsi esente dai fatti della vita.

Per questa funzione di comprensione è necessario creare una sinergia tra conoscenze giuridiche, filosofiche, cognitive, psicologiche e criminologiche. Questo è Justice of Mind. Per capire e non restare intrappolati nelle inevitabili “trappole mentali”. Edmonds in Uccideresti l’uomo grasso? ritiene che «i tribunali saranno sempre più invitati a prendere in considerazione scusanti ed attenuanti basate su scansioni cerebrali». Non solo: per capire i tribunali bisogna capire i dilemmi etici che Edmonds pone nel suo testo e sono il titolo del libro: come e perché l’essere umano decide in un certo modo; come e perché decide oppure no di uccidere l’uomo grasso per salvarne altri cinque. E qui si va diretti a capire la decisione, il cervello del decisore, il suo libero convincimento, il giudice.

Luca D’Auria