L’utile del più forte. La giustizia nella Repubblica di Platone

Leggendo i dialoghi platonici, chi non ha mai sognato almeno una volta di essere Trasimaco? Sfacciato e insolente, affronta Socrate di pieno petto e non ha paura di denunciare la presunzione del metodo maieutico, che è per lui del tutto inadeguato a ricercare la verità. Perché in fin dei conti esso rappresenta solamente una pretesa con cui Socrate cerca di ricevere vani complimenti, grazie alla bravura con cui sa confutare le risposte che gli vengono proposte in successione.

Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire di chi e di che cosa stiamo parlando. Nel suo dialogo più famoso, la Repubblica, Platone si adopera per definire che cos’è il giusto e la giustizia, in modo da poter fornire un modello di armonia sia per la città sia per l’anima. Come sempre, il dialogo è incentrato sulla figura di Socrate che si ritrova a conversare su questo difficile argomento insieme a Cefalo, Glaucone, Polemarco e Trasimaco. Se i primi tre personaggi si mostrano affascinati dalla dialettica e dall’eleganza dei modi retorici di Socrate, Trasimaco non si lascia intimorire e cerca lo scontro diretto con il filosofo per mostrare la giustizia nella sua nuda e cruda verità.
E infatti lo scontro su questo tema non tarda a realizzarsi. Ma a differenza di quanto ci si aspetta, Trasimaco riesce realmente a mettere in difficoltà Socrate, che deve utilizzare un piccolo trucco per liberarsi delle sue obiezioni. Forse un po’ provocatoriamente, forse un po’ ingenuamente, Trasimaco afferma che la giustizia non è altro che ‘l’utile del più forte’, poiché ogni governante (di una tirannide o di una democrazia poco importa) emana leggi che sono vantaggiose per sé stesso. In questo modo, chi comanda determina ciò che è giusto per i cittadini assoggettati al suo potere, che saranno poi puniti se non rispetteranno le leggi decretate giuste.

Questa concezione della giustizia è in realtà composta da due parti complementari. In primo luogo, se la giustizia è l’utile del più forte ciò significa che è giusto ciò che risulta conforme alla norma sanzionata dalla legge. Questo tipo di convinzione si chiama positivismo giuridico e ritiene, appunto, che l’unico diritto sia dato dalla legge del sovrano, che determina il giusto a cui i sudditi devono obbedire. Ma, allo stesso tempo, la legge imposta da chi detiene il potere ha lo scopo conservare il potere stesso del sovrano. La norma, quindi, rappresenta l’interesse di chi detiene la forza. Così la condotta giusta dei cittadini è finalizzata all’interesse del più forte, cioè alla conservazione del potere da parte di chi già lo possiede. Questo vuol dire che oltre al positivismo giuridico, Trasimaco è portatore anche di un positivismo della forza, secondo cui è la forza a legittimare l’emanazione di una norma.

Di fronte all’irriverenza di Trasimaco e alle sue tesi realiste, Socrate si trova effettivamente in difficoltà, forse perché anche per lui il legame così intimo tra la giustizia e la forza è impossibile da rovesciare direttamente. E, infatti, non sapendo come criticare la verità esposta da Trasimaco, Socrate deciderà di limitare la portata della sua definizione. Anziché riguardare ogni forma di potere, Socrate identifica l’utile del più forte con la sola figura del tiranno, estraneo a ogni norma di legge e volto all’oppressione e allo sfruttamento di tutti.
Ma, come abbiamo già detto, il legame che Trasimaco porta alla luce tra la giustizia e la forza è molto più profondo e complesso. Esso rappresenta un rapporto che non concerne solamente quelle forme di potere totalmente ingiuste ma tutte quante, poiché sempre il potere mira alla propria conservazione.

Oggi più che mai una simile tesi di dimostra attuale, perché, dalla politica all’economia passando per l’educazione, non troviamo altro che una forza che per inerzia tenta di mantenersi in vita.
Ma cosa possiamo fare contro tutto ciò? Trovare una soluzione non sembra facile, ma la filosofia è anche questo, uno sforzo propositivo che cerca nuove soluzioni finora rimaste impensate. Contro l’ineluttabilità di questo legame, probabilmente, l’unica cosa che ci è possibile fare è creare delle condizioni sociali che rispettino il più possibile l’interesse della comunità; è produrre degli spazi fisici e metaforici in cui il bene comune si possa esprimere limitando la bramosia individuale.

 

Gaia Ferrari

 

[Photo credit Tingery Injury Law Firm via Unsplash]

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Pazienti e libero arbitrio nella pratica medica

La società civile e il senso comune ritengono che l’oncologia possa essere la specialità medica che per eccellenza trarrebbe giovamento dall’applicazione della recente legge 219/22 del dicembre 2017 riguardante le disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Dove le DAT si applicherebbero al meglio se non nel paziente oncologico terminale, colui che soffre per definizione, colui che è portatore di una patologia mortale, quindi non guaribile, colui che momentaneamente sopravvive senza speranza?

In realtà tutte le questioni che la legge afferma e promuove quali il dovere di informare e il diritto di informazione del paziente relativamente al suo di salute, il consenso informato, la comunicazione e la relazione tra medico e paziente, nonché la pianificazione condivisa delle cure, sono tutti temi estremamente familiari in oncologia. È dunque chiaro che i contenuti del testo di legge sulle DAT giungono né inaspettati, né estranei, ma semplicemente come una serie di normative d’azione più formali rispetto a quanto già si svolge nella pratica clinica quotidiana da molti decenni.

Mi soffermerei piuttosto sul comma 5 dell’art.1 che, relativamente al diritto del paziente di approvare o rifiutare accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari proposti, afferma: “ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici”.

C’è un accordo decennale a proposito dell’utilizzo razionale di nutrizione ed idratazione artificiale in oncologia: ovvero, che l’applicazione di tali mezzi è il risultato finale di una ponderata valutazione pluridisciplinare basata, ove possibile, sul consenso informato del paziente.

Sicuramente, l’impiego della nutrizione artificiale non pone interrogativi dopo un intervento operatorio per neoplasia, indipendentemente dal distretto corporeo interessato, se utilizzata al fine di evitare la perdita di peso e l’insorgenza di complicanze da malnutrizione. Valgono le stesse considerazioni in caso di terapie che pregiudichino la capacità ad alimentarsi, come terapie radianti o chemioterapie che interessano la cavità orale o l’apparato gastroenterico ed esofageo e che richiedono la somministrazione di sostanze nutritive per via enterale1 o parenterale2.

Nessuno, nei casi sopra riportati, può contestare la necessità vitale di tali trattamenti.

Anche nei casi di diagnosi terminale, nonostante la speranza di vita si abbrevi e non essendo esattamente quantificabile l’aspettativa della durata della stessa, nessun medico acconsentirebbe alla sospensione del trattamento nutrizionale il cui epilogo, la morte, non costituirebbe diretta conseguenza della patologia neoplastica, ma piuttosto  della denutrizione.

Differente è il caso di quadri clinici conclamati di morte imminente: in questo frangente la nutrizione artificiale è spesso sospesa, per volontà del malato, non avendo più alcuna efficacia, non potendo prolungare la sopravvivenza ed essendo, in alcuni casi, addirittura controproducente e perciò, sproporzionata.

Diverso è il problema dell’idratazione artificiale. L’organismo di un paziente in fine vita richiede non più di 1 litro di soluzione fisiologica o glucosata nell’arco di 24 ore per evitare una morte atroce da disidratazione che provoca febbre, vomito, scompenso idro elettrolitico, ecc. Considerato che non si prolunga la vita di un paziente idratandolo, né si può ipotizzare una forma di accanimento terapeutico, ritengo che, in oncologia, nella maggior parte dei casi, non si possa considerare l’idratazione artificiale un trattamento sanitario in quanto è la stessa condizione clinica a richiedere un’adeguata idratazione per alleviare le sofferenze del paziente. La somministrazione di liquidi implica l’infusione di due flebo al giorno tramite vena periferica, ciò non richiede molto tempo e, inoltre, non sono richieste manovre “impegnative” come nel caso della nutrizione artificiale.

È chiaro che nutrizione e/o idratazione sono necessarie, nella misura in cui e fino a quando dimostrano di raggiungere la loro finalità propria; andranno, invece, sospese se hanno cessato di avere la loro efficacia e se diventano sproporzionate per la condizione del paziente, come avviene nei casi in cui il soggetto non risulta più essere in grado di assimilare il nutrimento o i liquidi che gli vengono somministrati.

È altrettanto ovvio che, se nella legge 219, nutrizione ed idratazione artificiale vengono entrambe indicate come interventi medici, quindi passibili di interruzione, il paziente tenderà ad interpretarli come “azioni” altamente invasive in quanto non sempre sufficientemente informato riguardo alla reale applicazione di tali misure, alla invasività di cura e ai relativi svantaggi nel rifiutarla. In questo specifico caso, eseguire le DAT potrebbe paradossalmente portare ad agire contro ciò che il paziente avrebbe realmente voluto, ovvero, non soffrire. Il rischio è che, in caso di necessità, le disposizioni anticipate del paziente potrebbero risultare non più rappresentative delle reali volontà del paziente e delle reali necessità mediche volte al suo bene; senza contare che verrebbe sottovalutato un fattore cruciale in campo medico, cioè il rapporto medico-paziente, nel giungere a formulare la soluzione migliore volta al bene del soggetto, soluzione implicante il coinvolgimento dei professionisti e, ove possibile, cioè in presenza di capacità decisionale, del paziente stesso.

 

Silvia Pennisi

 

NOTE
1. Quest’atto clinico consiste nella somministrazione di sostanze nutrienti tramite l’apparato gastroenterico attraverso sondino naso-gastrico o stomia.
2. Il secondo atto medico, invece, consiste nella somministrazione di sostanze nutrienti per via venosa.

[Credit Matheus Ferrero su Unsplash.com]

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Compatibilità tra diritti umani e Islam. Possibile?

I diritti sono affermazioni vincolate entro un quadro (pre)costituito. Nel panorama attuale, l’Islam rappresenta un ricco dipinto nelle cui diverse sezioni si registrano posizioni tra loro piuttosto diverse. Un colpo di sonda su di loro ci può spingere a riflettervi in rapporto a ciò che viene visto come “l’altro”: un “diverso” con cui condividiamo spazio e tempo, cioè quegli elementi che ci permettono di situarci nel mondo.

«In un tempo come l’attuale, caratterizzato dalla lotta internazionale contro il terrorismo, è tornato alla ribalta il problema dell’Islam, soprattutto per quanto riguarda la scarsa conoscenza reciproca: sia dell’Islam da parte degli occidentali, sia del cristianesimo da parte degli islamici1».

Sono almeno tre le tendenze di fondo, le “correnti” che sembrano scorrere, solcandolo, questo universo: l’ultima, la più recente, sarà quella su cui spenderò più parole, anche per le sue implicazioni nel contesto contemporaneo.

Un primo approccio, più ‘conservatore’, ripropone una visione tradizionale dell’islam per cui la Shari’a si erge a torre d’avorio ove il buon musulmano deve avere dimora. Si tratta di una posizione fatta propria da alcuni stati i quali, in antagonismo rispetto ai diritti dell’uomo universalmente condivisi, insistono sulla dipendenza assoluta della dimensione statale alla sfera religiosa.

Una tendenza più ‘pragmatica’ è invece adottata da quegli stati in cui, soprattutto in seguito al conseguimento dell’indipendenza, sono stati elaborati nuovi codici di diritto, per le varie sfere della vita quotidiana, spesso di matrice europea. Qui, l’ambito che più rimane soggetto alla Shari’a è quello del diritto familiare. In questa seconda prospettiva, gli adattamenti pragmatici più forti hanno riguardato le esigenze dei diritti dell’uomo e della vita moderna.

Infine, la terza corrente è quella “dei riformisti contemporanei” − l’Islam dei lumi −, cui aderiscono coloro i quali cercano di applicare nuovi criteri interpretativi a una lettura più generale, “finalista” del Corano, quindi non strettamente letterale. Questo è l’approccio cui anche i non-musulmani possono rapportarsi e confrontarsi in virtù di una possibilità di comunicazione fertile per tutte le parti coinvolte.

Nell’Islam a partire dall’anno mille si è sviluppato solo un approccio letterale delle fonti, e questo in quanto la libera interpretazione dei testi tramite l’applicazione del ragionamento razionale era inconcepibile. Per i riformisti, al contrario, è necessario promuovere una rilettura attualizzata e attualizzante del Corano rispetto alle esigenze di oggi, anche in forza del progresso culturale, morale generale sviluppato e raggiunto fino ai giorni nostri.

Questo può portare anche ad una “diversa” rilettura del Mondo, della sua perenne metamorfosi la quale richiede, come sua naturale conseguenza, un adattamento alle modifiche ed evoluzioni del sistema socio-politico e economico-culturale globale. Si tratta infatti di una Terra in cui ciascuno di noi, pur nella sua individualità, è incessantemente interconnesso all’Altro, poco importa se si tratta del vicino di casa o di un abitante di un continente distante migliaia di chilometri.

La lettura finalista mira a comprendere, nella situazione descritta dal Corano, quale era, appunto, la finalità della prescrizione o dell’atto di Maometto, cioè estrapolare l’intenzione dal dato storico letterale. Quest’ultimo esige oggi di essere applicato cercando di evadere da quel concetto per cui l’Islam si identifica con la religione naturale: è necessario scegliere di essere musulmani, cioè “sentirsi” tali. Questa libertà primigenia viene così posta sempre come base dell’umanità nella sua eterna complessità, con cui anche l’Islam deve rapportarsi.

Una rivalutazione della dimensione della libertà originaria dell’uomo può, così, costituire una base solida per sviluppare l’accettazione dei diritti dell’uomo, a tutto tondo. In virtù di una lettura finalista del Corano, sarebbe così possibile accettare, in maniera costruttiva e creativa, i diritti fondamentali dell’uomo enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

L’Islam è così in grado di percorrere questo sentiero di condivisione di un nucleo di valori fondamentali i quali possono fornire un nucleo di valori condivisi nelle società contemporanee. Questa terza tendenza moderna è attestata in innovazioni legislative e istituzionali introdotte in alcuni Stati che, tuttavia, si muovono sempre in un quadro non pluralista, ma tutt’oggi ancorato alla tradizione.

La sua importanza è comunque indiscussa in quanto apre prospettive innovative di carattere dottrinale, in grado di riverberarsi sui rapporti internazionali, e in grado offrire alle altre correnti più tradizionaliste la possibilità di aprirsi, dialogando, alla contemporaneità internazionale.

Seguendo questa terza corrente è possibile affrontare e scogliere nodi, tanto problematici quanto basilari, che avviluppano i diritti umani, con notevole apertura alla luce di una riflessione critica dei fondamenti della religione. È appunto definita Islam dei lumi per il rilievo riconosciuto alla ragione, in particolare nell’interpretazione del Corano. Questa opzione metodologica consente una revisione della Legge Santa ricettiva dei diritti dell’uomo così come formulati nei documenti internazionali.
In questa prospettiva si garantisce, per iniziare, la libertà religiosa e un’equa distribuzione di responsabilità e doveri, cui, di riflesso, fa capo un riconoscimento di pari diritti.

In ambito islamico, poi, molte donne e minoranze religiose nutrono quella fiamma di innovazione, promotori interni a livello intellettuale e sociale di una lotta politica e sociale affinché i loro diritti siano garantiti. In questo modo, la loro azione funziona anche da spinta evolutiva interna dell’Islam.

Le minoranze religiose, i cui membri sono tradizionalmente ridotti a cittadini di seconda classe, e a cui generalmente è stata riconosciuta dagli stati moderni una parità di cittadinanza formale, continuano tuttavia a subire molte discriminazioni sul piano delle normative concrete. La lotta che anche loro conducono, apertamente, per una parità di cittadinanza reale in nome dei diritti dell’uomo è comunque un importante propulsore di meccanismi di cambiamento all’interno delle società musulmane.

 

Riccardo Liguori

 

NOTE
1. M. Simone, L’islam e i diritti umani, in “La Civiltà cattolica”, Quaderno 3634, Volume IV, 2001, p. 396

[Photo credits: Junhan Foong on Unsplash]

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Dichiarazioni Anticipate di Trattamento e pianificazione condivisa della cura

Quella entrata in vigore lo scorso 31 gennaio è una legge che l’Italia aspettava da molto tempo. Certo, è innegabile. Dalla sua approvazione al Senato, burrascoso è stato il dibattito che vede coinvolti da un lato, i difensori della vita a tutti i costi – tradotto in altri termini, i sostenitori del principio ippocratico di beneficienza primum non nocere – e dall’altro, i partigiani della “morte degna”, appartenenti ad una visione di gran lunga più laica del morire in seno alla quale è necessario dare al malato l’ultima parola, concedendogli dunque l’opportunità di esprimere le proprie preferenze laddove la medicina non può che raggiungere il suo limite ultimo.

È stata una donna di soli cinquant’anni affetta da SLA ad aver fatto valere sulla propria pelle i risultati di questa legge in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Sarebbe pertanto stato questo il primo caso d’interruzione di trattamento del 2018. Dopo cinque anni di sofferenze e di lotta contro un destino che, però, era già stato scritto, non ce la faceva proprio più ad andare avanti ed ha manifestato la sua volontà: rinunciare alla ventilazione meccanica davanti ad un’équipe sanitaria composta dal medico, dal palliativista, dallo psichiatra, dal rianimatore e dall’anestesista, lasciando la via libera all’inarrestabile e naturale decorso della sua malattia.

Prima estubata e poi, gradualmente sedata, la vita di Patrizia si è spenta lentamente, così come la paziente l’aveva espresso più volte, addormentandosi dolcemente verso un cammino di non ritorno.

Quando si parla di sospensione dei trattamenti non si può non fare i conti con i quesiti etici emergenti dalla tematica dibattuta, troppo spesso temuta, del fine vita; quesiti che ci fanno inevitabilmente affrontare la complessità della vita. La vulnerabilità e le fragilità dell’essere umano. Le difficoltà che una malattia neurodegenerativa porta con sé. Domande che bussano alla porta, in attesa di una risposta. Un appello al coraggio, per affrontare la paura di una fine con cui si è chiamati a fare i conti perché le sofferenze e gli oneri sono sproporzionati e i trattamenti, talvolta, inappropriati.

Quello vissuto da Patrizia è un calvario che ci conduce a riflettere circa i valori di una legge sudata, conquistata con la fatica, in un paese in cui, dire “basta” alla vita sembrava fare più male del vedere dei corpi sofferenti, ormai arresi alle sofferenze insopportabili della malattia, corpi costretti a un letto d’ospedale ed accompagnati dall’ausilio della tecnica medica, sola capace di mantenere in sospeso le funzioni vitali del corpo, anche laddove di vita non si può più parlare.     

Un aspetto fondamentale di questa legge, di cui si discute forse meno ma che risulta essere fondamentale nella relazione medico-paziente, concerne la programmazione delle cure, aspetto trattato nell’articolo 5 1, secondo il quale, come nel caso della donna cinquantenne affetta da SLA, in circostanze di patologia cronica o caratterizzata da una inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, è possibile realizzare una pianificazione condivisa del percorso terapeutico in ragione alla quale il medico e tutta l’équipe sanitaria sono obbligati ad attenersi qualora il paziente non fosse più in grado, a causa della patologia invalidante, di esprimere nuovamente il proprio consenso o qualora si trovasse in una situazione di incapacità.

Sono principalmente due le questioni principali, sollevate da quest’articolo e che, di fatto, ricollegano la pianificazione al significato profondo del consenso informato del paziente.

Prima di tutto, il valore di una relazione medico-paziente che dovrebbe andare ben oltre la mera sfera clinica, permettendo per altro al clinico di mettersi empaticamente “nei panni dell’altro”. Come lo spiega la filosofa e scrittrice Edith Stein in Il problema dell’empatia 2, con il concetto di empatia non si vuole descrivere una fusione emotiva nell’altro; al contrario, si è empaticamente vicini all’alterità se, nel tentativo di capire ciò che l’altro prova, mettendosi al suo posto, si è capaci di distinguersi da lui, prendendone le distanze ed evitando quindi un’unione fusionale. È la distinzione tra medico e paziente, quella stessa distinzione alla base del percorso di riconoscimento, a fornire gli strumenti al medico per oggettivare ciò che l’altro sente, senza farsi psichicamente coinvolgere dalle sue emozioni. Perciò, grazie all’empatia, clinici e pazienti riuscirebbero a posizionarsi sullo stesso piano, nell’obiettivo di mantenere un rapporto fiduciario capace di tenere equamente bilanciati da un alto, le condizioni cliniche e dall’altro, le preferenze soggettive del paziente, segnate da una particolare storia e da determinati valori. La pianificazione condivisa delle cure permette inoltre, attraverso la fiducia consolidatasi nella relazione di cura, di attualizzare costantemente i desideri del malato, fin tanto che ne sarà capace.

L’attualizzazione è, infatti, un elemento imprescindibile del consenso informato; le malattie croniche sono diventate, oggi, notevolmente più frequenti rispetto alle patologie acute; pertanto, la dimensione temporale della relazione di cura permette al paziente di rivisitare la sua decisione in termini di consenso, confermandola oppure revocandola, secondo l’andamento delle sue condizioni cliniche. Non è un caso che, come redatto all’articolo uno, accanto al diritto di acconsentire al trattamento terapeutico, il paziente abbia anche il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, attualizzando le proprie preferenze circa la sospensione oppure la continuazione di un trattamento sanitario.

Chiaro è che Patrizia, quando cinque anni fa le fu diagnosticata la SLA, non conosceva esattamente ciò a cui sarebbe andata incontro. Solo esperire il dramma della malattia le ha permesso di confermare a più riprese la sua decisione di sospendere la ventilazione meccanica che la manteneva in vita.

Di quale vita, infatti, staremmo ancora parlando se rimanessimo fermi nella condizione di considerare equivalenti da un alto, il mantenimento delle funzioni vitali, attraverso l’utilizzo della ventilazione meccanica, idratazione e nutrizione artificiale, e dall’altro, l’esistenza in quanto tale, impastata di relazioni, parole, gesti e sapori?

Quella di Patrizia era oramai un’esistenza strappata dalle sofferenze intollerabili, confermate pertanto del suo ripetuto desiderio di sospendere un trattamento irragionevole, lasciandosi andare a una patologia degenerativa che costringeva la paziente, ma anche i suoi familiari, a sopportare degli oneri sproporzionati e una condizione clinica che non avrebbe concesso nessuna speranza di miglioramento.

È allora opportuno soffermarsi sul significato della Carta Fondamentale dei Diritti Umani laddove si insiste sull’inviolabilità della dignità della persona, una dignità da rispettare e tutelare fino alla fine, soprattutto quando è il paziente a chiedere ai professionisti sanitari di essere sollevato da trattamenti che non gli permetterebbero più di vivere dignitosamente.

Anche in Italia, un passo in avanti è stato fatto. Si può solo continuare a credere che, al di là dei conflitti di interesse, si possa essere disposti, di volta in volta, a valorizzare la volontà del paziente quando quest’ultimo esprime il rifiuto rispetto alla proposta medica di un trattamento oppure il bisogno di interromperlo perché le sofferenze ed i costi sono diventati eccessivi ed insopportabili rispetto ai benefici clinici possibili.

 

Sara Roggi

 

NOTE
1. È possibile consultare il testo integrale della legge n. 219, “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, approvata il 22 dicembre 2017 ed entrata in vigore il 31 gennaio 2018 qui.
2. E. Stein, Il problema dell’empatia, Studium Editore, 2012.

 

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Unconscious bias, ovvero quando la discriminazione è inconscia

Il 2 gennaio 2018 in Islanda è entrata in vigore la legge sulla parità di salario tra uomini e donne. La legge, che era stata approvata nel 2017, impone ai datori di lavoro di assicurare condizioni eque, incluse quelle retributive, a parità di incarichi e qualifiche1. Al di là dell’ovvia importanza della legge, decisamente all’avanguardia rispetto al resto del mondo, vale la pena di sottolineare un altro elemento interessante su cui la legge fa luce. Obbligando i datori di lavoro a fare particolare attenzione ad una parità a trecentosessanta gradi, si porta in primo piano quella che potremmo definire “discriminazione di genere involontaria”, ovvero inconscia. Sotto la categoria di discriminazione inconscia si possono raggruppare tutti quegli atteggiamenti che, essendo profondamente radicati nelle nostre abitudini, riteniamo normali ma che in realtà hanno un’origine discriminatoria. Su queste attitudini mentali, che ci accompagnano nella vita di tutti i giorni, spesso basiamo i nostri comportamenti e formiamo le nostre percezioni, soprattutto senza rendercene conto.

Per discutere della discriminazione di genere involontaria, dobbiamo prima di tutto escludere la discriminazione volontaria. Immaginiamo un gruppo di riferimento costituito da uomini e donne convinti della necessità di avere eguaglianza di genere non solo a parole, ma anche nei fatti. In sostanza, immaginiamo che la discriminazione volontaria, ovvero quella frutto di una decisione attiva di discriminare un genere, non esista.

Il luogo più banale da cui partire per un esempio di discriminazione inconscia è la casa. All’interno del gruppo di riferimento, siamo sicuramente tutti d’accordo che il mantenimento della casa è responsabilità di ciascuno dei componenti del nucleo familiare – così è stabilito anche dalla legge2. Si potrebbe dunque pensare che la questione si risolva facilmente accordando una divisione equa dei compiti domestici. Ma è realmente così che si raggiunge una vera parità? La risposta ce la fornisce il concetto di carico mentale, elaborato in fumetto dalla blogger francese Emma3. Con i suoi disegni, Emma spiega perché condividere le faccende domestiche non è sufficiente. Alla divisione dei compiti domestici si arriva grazie ad un lavoro mentale e organizzativo pregresso: facendo il punto della situazione su cosa c’è da fare, la donna si prende carico più o meno inconsciamente della responsabilità dell’organizzazione del lavoro attorno nucleo familiare. Al contrario, è proprio il senso di responsabilità, in primis, che va diviso equamente. Ne segue che l’idea stessa che un compagno/marito “aiuti” in casa è discriminatoria, perché implica una mancanza di responsabilità da parte dell’uomo nei confronti del lavoro domestico, a cui contribuisce, invece, aiutando il responsabile di quel lavoro (la donna).

Non c’è da meravigliarsi se una tale struttura mentale venga involontariamente trasferita anche in altri campi, come quello lavorativo. Per facilitare la comprensione, ricorriamo alle statistiche, che ci dicono che nonostante le ragazze tendano ad essere più brave nello studio, i vertici delle società rimangono per la maggioranza ricoperti da uomini. Un tale controsenso indica che c’è qualcosa che storpia il processo di crescita professionale e che non viene raccolto come dato obiettivo dalle statistiche. Il carico mentale domestico può avere un certo peso nel limitare lo sviluppo della carriera, per il semplice motivo che il tempo dedicato, per esempio, alla casa, è tempo che non può essere occupato per qualsiasi tipo di arricchimento personale. Più subdolo della disparità salariale e di una mancata promozione, c’è l’atteggiamento di chi (uomo o donna) più o meno inconsciamente respinge opinioni e idee di colleghe senza una ragione obiettiva: un concetto ha una forza comunicativa maggiore quando presentato da un uomo rispetto ad una donna. Secondo Robin Lakoff (1973)4 è una complessa questione di sintassi, registro e vocabolario. Di conseguenza, se un lavoratore uomo può facilmente trasmettere le sue idee, una lavoratrice dovrà, per esempio, ripetere lo stesso concetto due, tre, quattro volte, essere sicura di essere stata ascoltata, e non solo sentita, fare attenzione che non venga snobbata senza giustificazioni plausibili e accertarsi che, una volta accettato, le venga riconosciuto il merito. Questi atteggiamenti inconsci diventano poi percezioni distorte della realtà, che giustificano salari minori e qualifiche inferiori. Anche in ambito lavorativo, come in quello domestico, le donne si trovano a svolgere due lavori: il lavoro per cui si è assunte, ed un lavoro parallelo ed invisibile, fatto di gomiti alti, occhi aperti e orecchie vigili. Un lavoro necessario non tanto per farsi notare, quanto per assicurarsi di non farsi scavalcare.

La discriminazione di genere non solo esiste, ma ha anche due facce: un conscia ed una inconscia. E per liberarsi di quella inconscia, la strada è ancora più lunga e tortuosa. Ricordiamocelo tutti e tutte il prossimo otto marzo, e come suggerisce il The Guardian, «non essere “femminista” solo a parole o nei tuoi post su Facebook, dimostralo nella vita quotidiana»5.

 

Francesca Capano

 

NOTE
1. Islanda: la parità di salario tra uomo e donna è legge, 2 gennaio 2018.
2. Art. 24, Legge del 19 maggio 1975, n. 151.
3. Ma cara, perché non me lo hai chiesto?, 24 maggio 2017.
4. R. Lakoff, Language and Women’s Place, Cambridge University Press, 1973. Disponibile a questo link.
5. Men, you want to treat women better? Here’s a list to start with, The Guardian, 16 ottobre 2017.

 

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La Polonia tenta di cancellare la storia?

«Imporre un bavaglio ai fatti storici è una questione molto seria. Un tentativo di falsificare la verità. Che a mio giudizio implicitamente ammette che parte della popolazione polacca fu complice del processo di eliminazione dei loro compatrioti ebrei durante la seconda guerra mondiale»1. Così si esprime Jan Gross, storico di Varsavia e professore emerito a Princeton, uno dei più importanti studiosi in merito alle complicità polacche nello sterminio degli ebrei. Le sue parole si riferiscono alla nuova legge della Polonia, definitivamente approvata in Senato l’1 febbraio, che proibisce ogni menzione di dirette responsabilità polacche nella Shoah. Chi lo fa, rischia fino a tre anni di carcere. Ora si attende solamente la firma istituzionale di di Andrzej Duda, il capo di Stato.

Ma quali sono i motivi di questa nuova legge?
Il primo, sicuramente, è uno dei discorsi più sentiti dalla popolazione: la questione dei “campi di sterminio polacchi”. «la nuova legge serve contro la menzogna su Auschwitz campo polacco» ha affermato il premier Morawiecki2. Su questo si può concordare. Fu il Reich ad introdurli in territorio polacco dopo averne preso il controllo e − almeno ufficialmente − non ci fu un governo collaborazionista (come ad esempio quello francese).
Ci si potrebbe allora chiedere perché questa legge ha generato indignazione e dure critiche da parte di Europa, Usa e Israele. È la risposta a questa domanda il nodo centrale della questione: il secondo motivo è di cancellare ogni collegamento dei polacchi con l’Olocausto, e quindi anche i casi di collaborazionismo.
In che misura i polacchi contribuirono all’eliminazione degli ebrei?
«Non esiste una risposta univoca. […] tantissimi polacchi (molto più dei collaborazionisti) difesero e vennero uccisi per aver protetto ebrei»3. Il problema è che, comunque, collaborarono «diverse migliaia di cittadini polacchi. Ma anche qui c’è dibattito tra gli storici: quanti lo fecero volontariamente? […] Il più grande eccidio commesso materialmente dai polacchi è il pogrom di Jedwabne: il 10 luglio 1941, quaranta polacchi (scelti dai nazisti) bruciarono vivi 340 ebrei rinchiusi in un pagliaio»4.
Inoltre potremmo indagare i perché più profondi di questa nuova disposizione: il clima politico attuale e ciò che lo ha preceduto. Negli ultimi tempi, la politica di destra al governo «si è fatta forte di uno slogan che è un’ossessione nazionale: “ridare dignità alla Polonia”. Che da una parte prende di mira l’Europa, accusata di limitare la sovranità nazionale all’interno dei confini. Dall’altro attacca gli sforzi per svelare la storia»5 è sempre Gross a parlare, che continua: «una nazione non può crescere e progredire senza fare i conti con il passato»6.
Attualmente Jaroslaw Kaczynski, presidente del Pis (Diritto e Giustizia), controlla il governo ed il Parlamento. L’ideale, sin dall’insediamento, era di promuovere una “politica storica”, quindi esaltando le virtù nazionali ma anche controllando direttamente la narrazione storica.
«Il fatto è che da quando il paese ha conquistato la libertà il principale tema della discussione pubblica sono i crimini perpetrati dai polacchi ai danni degli ebrei sotto l’occupazione tedesca. […] Era ed è una discussione che portava e porta alla messa in questione dell’identità polacca, intesa come appartenenza alla nazione cattolica, etnicamente omogenea, generosa con le minoranze (ebrei) e vittima dei vicini (russi e tedeschi)»7 è Wlodek Goldkorn a parlare, con una riflessione che può indicarci chiaramente come e perché questa legge sia stata promossa.
Infatti negli ultimi tempi il potere polacco sta scatenando una campagna d’odio verso l’Europa, la Germania ed i traditori interni. È proprio attraverso quest’ottica bisogna leggere la nuova disposizione che «per chi conosce le regole (non tanto) segrete della retorica polacca è ovvio che si tratta di un provvedimento in fin dei conti xenofobo e che si richiama all’immaginario antisemita»8 sempre parole di Goldkorn.

La scrittrice Halina Birenbaum − ebrea polacca sopravvissuta all’Olocausto − è rimasta sconcertata: «c’erano polacchi che segnalavano gli ebrei ai nazisti, ora potrebbero arrestarmi per averlo detto, ho un biglietto aereo per Varsavia ma ho paura. […] I tedeschi occupanti non sapevano sempre chi era ebreo, ma i polacchi sì. C’erano vicini coraggiosi che ci nascondevano, ma anche altri che denunciavano. Mi sento malissimo, questa legge ferisce i sopravvissuti e i milioni di cui non rimasero che numeri»9.

Non si può nascondere la storia sotto un tappeto, men che meno se si sta parlando di implicazioni con la tragedia ebraica. È certamente scorretto affidare colpe che non hanno ai polacchi, ma non si può negare che almeno qualcuno abbia favorito, aiutato ed in qualche caso sostenuto il massacro nazista. Il clima antisemita preesisteva già, in Polonia come in molti altri Paesi europei, e fare finta che così non fosse, minacciando con il carcere chi voglia fare ricerca e pubblicare le proprie scoperte in questo ambito è semplicemente controproducente.
Di sicuro le cause che hanno portato all’imposizione nazista in Germania sono sfaccettate, ma altrettanto certo è che due di queste siano state la sottovalutazione di eventi di questo genere e il non voler ammettere che la follia nazista dava voce ad un sentimento, se non condiviso, almeno già in parte esistente.

Pensiamo alla Germania ed al suo enorme sforzo di fare i conti con la propria storia. Il risultato? L’acquisizione dell’accettazione dell’altro. Non a caso quando c’è stato bisogno d’aiuto con la crisi migratoria, le porte tedesche si sono subito aperte.

 

Massimiliano Mattiuzzo

NOTE
1. 2 febbraio 2018, La Repubblica, pag. 3
2. 2 febbraio 2018, La Repubblica, pag. 2
3. Ibidem
4. Ibidem
5. 2 febbraio 2018, La Repubblica, pag. 3
6. Ibidem
7. 2 febbraio 2018, La Repubblica, pag. 28
8. Ibidem
9. 2 febbraio 2018, La Repubblica, pag. 3

[Immagine tratta da Google immagini]

 

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Testamento biologico: un ulteriore passo per la difesa dei diritti umani

Abbiamo finalmente valicato un annoso limite insito nella nostra giurisprudenza e reso ulteriormente problematico dalle nostre diverse attitudini morali. La legge sul fine vita che mancava al nostro paese è ora una condizione di partenza per rendere il sentiero che precede una morte ormai preannunciata l’ultima occasione per esprimere una certa libertà di scelta. Siamo passati dal gruppo dei paesi europei che non aveva una legislazione sul testamento biologico, a quello dei paesi che possiede una legislazione in materia, diventando il quattordicesimo1.

In poche parole, le “norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” ci danno la possibilità di esprimere le nostre convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, tra cui anche il rifiuto delle cure che, nella fase terminale della vita, si potrebbero profilare come accanimento terapeutico. In particolare, è possibile rifiutare la nutrizione e l’idratazione artificiali. Tali decisioni potranno essere espresse a ridosso del verificarsi della prognosi infausta, qualora il paziente sia in grado di esprimerle, ma è importante il fatto che potranno anche essere redatte molto prima, anche in stato di salute (direttive anticipate di trattamento, o DAT), potranno essere modificate in caso di ripensamento e avranno carattere vincolante per il personale sanitario, con solo alcune eccezioni.

 

La presa in carico del limite

Per questa approvazione finale al Senato potrebbe essere stato utile il recente contributo di Papa Francesco. Infatti, nel contesto del Meeting Regionale Europeo della World Medical Association in materia di “fine-vita”, organizzato in Vaticano unitamente alla Pontificia Accademia per la vita, Bergoglio si era espresso contro l’accanimento terapeutico. In particolare, aveva dichiarato che «occorre un supplemento di saggezza, perché oggi è più insidiosa la tentazione di insistere con trattamenti che producono potenti effetti sul corpo, ma talora non giovano al bene integrale della persona». È proprio la presa d’atto che la tecnica applicata al campo della salute non dà solo risultati graditi e sperati il punto chiave della questione. Al giorno d’oggi le morti tempestive, cioè le morti che si avverano in tempi così brevi da non dare tempo ad alcuna manovra terapeutica, sono rare. Queste sarebbero gli unici casi in cui la morte avverrebbe con decorso totalmente naturale, cioè senza possibilità di appello alle capacità della medicina. Nella grande maggioranza dei casi, la naturalità è proprio quell’istanza che si vuole contrastare, utilizzando la tecnica medica come strumento contro la morte. La guarigione purtroppo non è sempre un esito scontato, ma esiste la possibilità del fallimento terapeutico e proprio di fronte a questo è necessario avere un ordinamento che lasci possibilità di scelta, perché ancora molte malattie continuano ad avere la meglio sui nostri tentativi, procurando sofferenza inutile e perché, fondamentalmente, rimaniamo esseri mortali. Proprio quest’ultima considerazione dovrebbe essere quel limite percepito che ci fa oscillare, in modo del tutto personale e libero, attorno ai due estremi: tentarle tutte, da un lato, e gettare le armi, dall’altro. Fondamentale sarà il ruolo dei medici nel fornire le informazioni necessarie al paziente e ai familiari al fine di maturare una decisione consapevole. La legge non obbliga nessuno a prendere decisioni in cui non crede, si tratta dunque di uno strumento di tutela e di uguaglianza. La differenza importante è per chi prima vedeva negato il riconoscimento del proprio rifiuto a certe cure, in un contesto di incertezza giuridica.

 

I presupposti di questa legge

L’articolo 32 della Costituzione, oltre a ribadire che la salute è un diritto, dichiara che i trattamenti sanitari possono essere rifiutati dal paziente (e, fatto ovvio, lo dice dal lontano 1948!), fanno eccezione solo i vaccini, quando obbligatori, e i trattamenti sanitari obbligatori in ambito psichiatrico.

Il codice deontologico dei medici italiani prevede già da tempo, nell’articolo 38, che “il medico deve attenersi, nell’ambito dell’autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa”.

La Cassazione nel 2007 aveva sentenziato, per mettere un po’ di ordine nel panorama dell’accanimento terapeutico, che “l’inserimento, il mantenimento e la rimozione del sondino naso-gastrico o della PEG sono atti medici, previsti e attuati nell’ambito e in funzione di una precisa e consapevole strategia terapeutica adottata con il necessario consenso del paziente”. Questa sentenza permetteva di porre fine alla polemica che aveva raggiunto il culmine con il caso di Eluana Englaro, consentendo ad alcuni di affermare che nutrizione e idratazione dovessero essere imposte ai pazienti, indipendentemente dal consenso dei malati.

La nuova legge diventa dunque il tassello finale che mancava a rendere coerente e compatta la giurisprudenza già in atto.

 

Rifiuto delle cure non è eutanasia passiva

La legge chiarisce, tra i suoi punti, che il diritto di rifiutare le cure non autorizza alcun comportamento volontario del medico che possa cagionare la morte del malato. Si tratta di una presa di posizione chiara contro l’eutanasia, ma anche una presa di distanza dal concetto di eutanasia passiva, secondo il quale il medico che ometta delle cure lascerebbe morire il malato configurando un reato. Con questo provvedimento il medico può lasciare che il malato che ha accettato il decorso fatale della malattia vada incontro alla sua fine. Ciò accadrà senza timore di ripercussioni, ma soltanto dopo che il paziente avrà compreso inequivocabilmente le conseguenze delle sue scelte, basate sull’evidenza che, purtroppo, le strategie terapeutiche conosciute dalla scienza non sono in grado di dirottarlo dall’indomabile agonia della sua malattia mortale. Con questo provvedimento diventa chiaro che il rifiuto dell’accanimento terapeutico equivale all’accettazione degli esiti mortali della malattia. Forse l’eutanasia passiva è un concetto da abolire perché finora ha soltanto infangato il percorso per la libertà di scelta sul proprio fine vita. Rimane allora soltanto l’eutanasia definita “attiva”, in cui l’atto medico procura la morte, ma questa è tutta un’altra storia.

 

Pamela Boldrin

Pamela Boldrin è dipendente presso ulss6 euganea e docente a contratto presso l’università di Padova. La sua formazione unisce interesse per la scienza medica, da un lato e per la filosofia, dall’altro. Sì è laureata prima in tecniche di neurofisiopatologia a Padova e poi in filosofia a Venezia.  Grazie alla bioetica fa dialogare i due rispettivi ambiti: scienza ed etica. È impegnata particolarmente nell’approfondimento di questioni bioetiche nell’ambito dell’”inizio vita”, del “fine vita” e delle neuroscienze cognitive. Scrive anche sulla rivista on line “scienza in rete”.

NOTE:
1. Qui per approfondire il biotestamento in Europa.

 

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Charlie Gard: il bambino morto in nome della legge

La storia di Charlie Gard, purtroppo, la conosciamo tutti; il bambino di dieci mesi affetto da una malattia genetica rarissima, sindrome da deplezione del Dna mitocondriale per la quale al momento non esistono cure. L’unica prospettiva sembra essere una cura sperimentale da effettuare negli Stati Uniti. Nel marzo scorso, però, Charlie viene colpito da un’encefalopatia, facendo così mancare le condizioni scientifiche per rendre efficace la cura. Gli Stati Uniti si rendono comunque disponibili a tentare la cura in via sperimentale senza assicurare alcun successo. Tuttavia, il Great Ormond Street Hospital di Londra e l’Alta Corte inglese negano la possibilità di trasferire Charlie e dichiarano la necessità di sospendere tutti trattamenti in corso, convinti dell’inutilità della cura sperimentale richiesta dai genitori; ciò poiché è stata invece corretta la diagnosi medica che riscontra l’impossibilità per Charlie di salvarsi da un progressivo e inarrestabile aggravarsi della patologia di cui è affetto.

Nel mese di giugno i genitori del bimbo fanno l’ultimo disperato tentativo: si rivolgono alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo sostenendo che la sentenza inglese viola la libertà di cura e che rende Charlie prigioniero dell’ospedale in cui è ricoverato. La Corte europea dispone per l’ospedale di Londra l’obbligo di continuare a curare il bambino fino a nuova delibera. Il 28 giugno, il nuovo verdetto: la Corte di Strasburgo ritiene di non avere alcuna autorità per prendere decisioni su un tema del genere, rimandando alla decisione della Corte suprema inglese e quindi imponendo di sospendere i trattamenti.

Di fatto, i giudici inglesi prima, e la Corte europea dei diritti dell’uomo poi, decidono di staccare il supporto vitale in nome del presunto “miglior interesse” del paziente e contro la volontà dei suoi genitori.

Perché deve essere un giudice a scegliere cosa è nel miglior interesse di Charlie? In nome di quale principio un ordinamento può opporsi alla volontà dei genitori, legali rappresentanti, sancendo così la morte del bambino?

La risoluzione dei giudici inglesi si fonda sulle disposizioni del diritto nazionale relativamente all’accanimento terapeutico, che decreta l’obbligo da parte dei medici di interrompere le cure qualora l’eccezionalità dei mezzi impiegati non sia funzionale allo scopo medico-terapeutico. È possibile definire come accanimento terapeutico la ventilazione artificiale, comunemente considerata un “supporto vitale”? E, soprattutto: come è possibile, in questo caso, accertare la volontà del paziente di rinunciare a tale trattamento? Nella vicenda di Charlie, infatti, non si tratta di un adulto consenziente o avente  precedentemente espresso una qualche volontà di interrompere trattamenti terapeutici o di supporto vitale in ragione ad una scelta autodeterminata. Al contrario, siamo di fronte all’imposizione, desunta dalla legge e sancita dai giudici, di sospendere la vita del paziente contro la volontà dei suoi legali rappresentanti, ovvero i genitori.

Eppure decidere o, perlomeno, indicare ciò che è meglio per Charlie non spetterebbe ai genitori? Secondo la legge, sebbene ai genitori competa la responsabilità genitoriale, il controllo prioritario è affidato al giudice che sarebbe l’unico in grado di esprimere un giudizio realmente oggettivo nel migliore interesse del bambino, ovvero quello di vivere una vita che possa essere definita degna. Riassumendo: non potendo Charlie esprimere la sua volontà, il giudice non considera, o meglio, trascura totalmente anche quella dei suoi genitori: cioè, il desiderio di tenerlo in vita. Il tutto in nome di un interesse a morire tratto da astratte regole giuridiche e da evidenze scientifiche desunte statisticamente.

Nell’epoca dell’autodeterminazione e dell’esaltazione dei diritti individuali, gli ordinamenti giuridici finiscono per dichiarare attraverso una sentenza, peraltro autocontraddicendosi, la massima restrizione della libertà altrui in nome del parametro delle “indicibili sofferenze”, in realtà impossibili da verificare oggettivamente, imponendo così criteri giuridici astratti, attraverso i quali accertare se una vita possa essere o meno degna di essere vissuta, a cominciare da un principio standard e assoluto di felicità e dignità.

Svincolati dai loro fondamenti ontologici, principi come quello della dignità umana e della liberà rischiano di diventare contenitori vuoti che la legge, o peggio un giudice, riempie per realizzare la propria idea di giustizia. Ai coniugi Gard viene sostanzialmente richiesto di “staccare la spina” e sacrificare Charlie per affermare il principio dell’infallibilità della Legge. Ed è nel nome della legge, quindi, che Charlie Gard muore il 28 luglio 2017.

Silvia Pennisi

[Immagine tratta da Google Immagini]

 

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Licei, filosofia e serie tv: intervista a Tommaso Ariemma

L’istruzione scolastica alimenta l’ampia e delicata sfera dell’educazione dei ragazzi e rappresenta un pilastro per la crescita di una persona. Forse il pilastro più importante, assieme alla famiglia d’origine.

Eppure la scuola è bistrattata, sottovalutata, screditata. Siamo tutti reduci di brutte esperienze? Difficile fare i giudici a posteriori, lamentandoci di quello che non funziona senza mai guardare agli aspetti positivi che infuocano la passione degli studenti, la loro motivazione, le loro conoscenze.

Ce lo ricordiamo tutti in fondo il professore diverso, quello che ti rimane nel cuore per tutta la vita e che ti ha cambiato il modo di vedere la scuola e lo studio. Quel professore particolare, unico, trascinante e coinvolgente. Ecco, ne abbiamo trovato uno ancor più amato e stimato per il modo di trasmettere informazioni, cultura, riflessione e consapevolezza.

Tommaso Ariemma insegna filosofia in un liceo a Ischia, ma la sua risonanza ha ormai conquistato e appassionato tutta l’Italia. Ora è tempo che lo conosciate da vicino anche voi!

 

Insegnare filosofia sui banchi di scuola è troppo spesso diventato un modo per obbligare gli studenti a sapere a memoria una marea di nozioni. Per loro spesso il contenuto non ha importanza, basta saperle ripetere e il gioco è fatto. Ma la filosofia è questa? Qual è la situazione in Italia di come si insegna filosofia sui banchi di scuola?

La filosofia non è certo imparare a memoria delle nozioni, ma saper comprendere il proprio tempo in dialogo con i grandi pensatori, non solo del passato. I testi dei filosofi e le loro riflessioni devono essere usati come una “cassetta degli attrezzi” altrimenti è tutto inutile. Comprendere il proprio tempo significa a questo punto attraversare, con la filosofia, la cultura di massa contemporanea fatta di serie tv, abitudini sui social, svolte tecnologiche e politiche. Ai miei studenti chiedo pertanto esercizi di comprensione, meditazioni filosofiche sul presente. Dovrebbero farlo anche i miei colleghi, ma non accade spesso. Per molti ragazzi la filosofia resta una disciplina astrusa, fino a quando non capiscono come usarla: solo allora essi colgono lo straordinario aumento di percezione della realtà che dona lo studio di questa disciplina.

 

La filosofia nelle scuole viene troppo spesso presa per un calderone di concetti difficili da capire e da ripetere, eppure nasconde in sé una base per la crescita personale e intellettuale dei ragazzi. Ritieni che sia utile insegnare filosofia alle scuole superiori? Estenderesti l’insegnamento anche ad altre classi e scuole, per non lasciare ragazzi privi di questo privilegio?

La filosofia andrebbe estesa a ogni ordine e grado di istruzione. Lo si fa già, in via sperimentale, con i bambini, con un certo successo. È la disciplina che ti permette di orientarti nel mondo in modo critico e attivo. Certo, per me, l’adolescenza resta il periodo della vita migliore per apprenderla: un periodo delicato, ricco di sfide e la filosofia può diventare, se insegnata bene, una valida compagna di strada.

 

Per l’opinione pubblica, la scuola non gode purtroppo di una grande fama: si critica spesso quello che viene insegnato e il modo con cui si fa ancora didattica. Sappiamo invece che tu rappresenti una piacevole eccezione, in che modo invece ti differenzi dai consueti metodi di insegnamento?

Quando entro in classe non penso mai di “spiegare” qualcosa a qualcuno, ma di costruire un ambiente di trasformazione e di incubazione di nuove soluzioni insieme ai miei ragazzi. Lo scorso anno, per esempio, abbiamo cercato di formulare in classe una legge antiterrorismo, utilizzando il Sofista di Platone e alcune nozioni di diritto. Definire con una legge il terrorista si è rivelato alla fine molto difficile, tanto quanto per Platone lo era individuare il “sofista”, il cattivo filosofo. I ragazzi si sono misurati davvero con una difficoltà del nostro tempo. Ecco: la scuola funziona se i ragazzi vengono stimolati, sfidati, sollecitati a usare la loro intelligenza per guardare in faccia il mondo. Anche un po’ per scherzare, dico spesso che la filosofia la conosco e mi annoio a sentirmela ripetere. Mi incuriosisce di più vedere cosa sono capaci di fare in ragazzi con del materiale filosofico.

 

Dai social network vediamo che i ragazzi ti seguono appassionati e coinvolti. Da vicino, potresti raccontarci qual è la risposta sul coinvolgimento dei tuoi studenti? Ci sono influenze positive anche sull’apprendimento delle parti più nozionistiche?

Spesso circola l’idea che il docente sia una sorta di “facilitatore”, uno che semplifica le cose. È una visione per me sbagliata, perché io cerco di essere piuttosto un “attivatore” culturale. Mi piace pensare al docente, e in particolare al docente di filosofia, come a colui che “innesca” apprendimenti, che cambia il modo di vedere le cose. I miei ragazzi riescono ad avere lo stesso entusiasmo che hanno nel seguire o nel fare le loro attività preferite. E a quel punto la complessità della filosofia non li spaventa. Anche gli aspetti più nozionistici vengono visti come un mezzo per un divertimento e una soddisfazione più grande e pertanto non vengono affatto trascurati.

 

Uno dei tuoi meriti è quello di essere arrivato al cuore dei ragazzi attraverso l’utilizzo delle serie tv per spiegare la filosofia. Le serie tv e i film non sono quindi una perdita di tempo, ma sono impregnati di filosofia: ci puoi fare qualche esempio?

Va detto che sono arrivato al loro cuore, perché sono, come studioso e filosofo, un esperto del funzionamento delle nuove serie tv. Prima di insegnare a scuola ho fatto corsi universitari e  pubblicato diversi volumi accademici sul fenomeno. Questo per dire che il “metodo pop” non si improvvisa. Implica un ripensamento della didattica alla luce di nuove competenze. Non vedo una serie che mi piace e ne parlo semplicemente ai miei ragazzi: seguo da studioso il fenomeno delle nuove serie tv, che ha come caratteristica distintiva una forte componente filosofica. Per questo motivo le serie vengono impiegate nelle mie lezioni. Nella serie tv True Detective, per esempio, vengono citati Parmenide (implicitamente) e Nietzsche (esplicitamente). In Lost addirittura si esagera: alcuni protagonisti hanno il nome di celebri filosofi! Insomma, da più di un decennio la filosofia può trovare un valido alleato nella nuova serialità televisiva.

 

Senza poi dimenticarsi dei social network, vediamo che avete creato una pagina molto seguita, in cui i ragazzi possono veicolare le loro conoscenze e diffonderle in maniera virale. I social network possono aiutare la filosofia a diffondersi? In che modo?

Lo scorso anno abbiamo creato un blog, ancora attivo e ricco, che contiene gran parte dei nostri esperimenti didattici: tuttofastoria.wordpress.com. È il nostro modo di documentare e condividere in rete quanto si produce in classe. Lo ritengo fondamentale: in rete qualche collega un po’ chiacchierone critica il mio metodo senza alcuna cognizione del lavoro che faccio e allora io posso esibire con orgoglio (a differenza del collega) la mia sperimentazione.

Quest’anno al blog si è aggiunta la pagina Facebook Scuola Pop.Filosofia e cultura di massa, che in pochi mesi ha superato i 6000 followers. I miei ragazzi si sono cimentati con video performance filosofiche, la creazione di un video-dizionario filosofico e altri esperimenti che hanno raggiunto migliaia di visualizzazioni in poco tempo. La filosofia può essere al passo con i social proprio grazie all’entusiasmo dei ragazzi e alla loro energia. La pagina promuove il mio metodo secondo il principio della diffusione del sapere e delle buone pratiche. Non sopporto l’idea del professore che si chiude in classe e poi cala il buio. Tutti, invece, possono vedere (e criticare) quanto facciamo.

 

In alcuni tuoi libri analizzi il contatto tra l’arte e la filosofia: come si esprime secondo te il legame tra queste due discipline?

Entrambe si occupano di “singolarità”, ma in modo diverso: l’arte lo fa attraverso una pratica che coinvolge i media più differenti (letteratura, pittura, scultura, architettura, cinema, serie tv etc) riducendo al minimo, quasi si trattasse di una fuga, l’aspetto concettuale. La filosofia fa quasi l’opposto. Inutile dire che questa doppia fuga, dalla materia in un caso, dal concetto nell’altro, genera una grande attrazione tra le due discipline, per cui il filosofo è sedotto spesso dall’arte e viceversa. Nella mia carriera di filosofo non ho fatto altro che occuparmi di artisti e pratiche artistiche. Anche l’interesse per le serie tv viene da questa seduzione che l’arte esercita sulla filosofia.

 

In un tuo scritto, hai definito i selfie “una pratica di cura del sé”: perché credi sia scoppiata questa mania dell’esposizione di sé? Ha a che fare con la ricerca costante dell’essere umano di una forma di bellezza?

Il discorso in questo caso non è facilmente riassumibile in due righe. Certo, la pratica del selfie ha a che fare con la bellezza, e in particolare con una forma di bellezza che ha origine nel Rinascimento, ovvero con l’esaltazione dell’immagine del corpo perfezionabile. Ma haanche a che fare con una pratica di cura, di costante preoccupazione per la nostra immagine condivisa sui social che può portare all’esaurimento. Da filosofo ragiono però anche come una sorta di “farmacologo”, nel senso che, entro certi limiti, la pratica del selfie può rivelarsi importante per sviluppare un amore di sé, un narcisismo non patologico capace di contrastare il prodotto più importante dell’attuale industria della bellezza: la vergogna di sé stessi.

 

Un consiglio per i nostri lettori. Tra le tue pubblicazioni, quali ritieni che stiano aiutando maggiormente la filosofia ad essere divulgata per il grande pubblico, condividendola anche al di fuori delle scuole e delle università?

Certamente il volume La filosofia spiegata con le serie tv edito da Mondadori da qualche mese. È il risultato proprio della mia sperimentazione in classe. Anche se molto recente, sta registrando un successo inaspettato sia nei giovanissimi che negli adulti che da tempo avevano abbandonato lo studio filosofia.

 

È obiettivo de La Chiave Di Sophia mostrare come la Filosofia possa entrare in dialogo con tutto ciò che ci riguarda nella quotidianità. Per te che cosa significa Filosofia?

Lo dico in due parole, altrimenti il discorso sarebbe troppo lungo: l’esposizione del pensiero. Per me filosofia significa non aver paura di pensare.

 

 

Giacomo Dall’Ava

 

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Cyberbullismo: basterà una legge a salvare i nostri ragazzi?

Comportamenti prepotenti e violenti, perpetrati dal “branco” nei confronti dei più deboli, è un fenomeno noto da molto tempo, oserei direi sempre esistito. Tuttavia, negli ultimi anni, l’uso improprio delle nuove tecnologie, del web e, in generale, del mondo digitale, ha innescato una nuova tipologia di bullismo definito cyberbullismo. Il fine è sempre lo stesso, ovvero molestare, spaventare, mettere in difficoltà ed escludere chi viene considerato “diverso” da un punto di vista estetico, perché introverso, per un differente orientamento sessuale, ecc.

Le modalità, rispetto al bullismo tradizionale, sono differenti. Le maldicenze vengono divulgate attraverso strumenti digitali: messaggi sul cellulari, mail, vari social network; vengono postate immagini e video imbarazzanti, rubate identità e profili social per insultare, deridere le vittime.

Tali azioni possono veramente annichilire un adolescente che non è sufficientemente forte per dare il giusto peso alle offese perpetrate, soprattutto in una fascia d’età in cui il giudizio dei coetanei è determinante per essere accettati dal gruppo e, purtroppo, anche per stare al mondo.

Gli effetti sono altrettanto devastanti. Lo stigma inflitto porta all’annientamento della vita sociale delle vittime, all’isolamento totale con conseguenti danni psicologici di tipo depressivo e ideazioni o intenzioni suicidarie. Il cyberbullismo ha così innescato una serie di comportanti criminosi e ha causato non poche vittime tra gli adolescenti.

Dobbiamo inoltre considerare che tali crimini vengono perpetrati in assenza di limiti spazio temporali. Ovvero, mentre il bullismo tradizionale avviene in luoghi e momenti specifici, il cyberbullismo colpisce il/la ragazzo/a preso/a di mira ogni qualvolta desidera collegarsi ai mezzi digitali manovrati dal cyberbullo. Le prepotenze hanno la capacità di divulgarsi all’istante e la vittima ha la sensazione di poter essere raggiunta ovunque si trovi.

Altro elemento da tener presente è il possibile allentamento delle remore etiche dell’adolescente molestatore che, oltre ad avere la possibilità di essere “un’altra persona” online, non si rende pienamente conto di quanto un insulto, un video violento o una foto possano nuocere. I ragazzi fanno fatica a riconoscere che il materiale che hanno diffuso è criminoso e ricordarglielo significherebbe preoccuparli unicamente per le punizioni legali, non tanto per la gravità morale che caratterizza l’atto compiuto.

Lo scorso 17 maggio la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge contro il cyberbullismo.

La nuova normativa regola e sanziona i reati del mondo digitale compiuti attraverso strumenti telematici (sms, mail, chat, ecc…) e ha come obiettivo la prevenzione e l’attivazione di strategie educative nei confronti sia delle vittime che dei responsabili.

I risvolti penali del cyberbullismo dovrebbero essere un deterrente per tutti quei ragazzi che intendono minacciare la vita dei loro coetanei attraverso contenuti digitali molesti.

Dico potrebbe perché la legge da sola non può bastare. In una società ipertecnologica in cui le possibilità di connettersi al web sono semplici e costanti, gli adolescenti utilizzano le nuove tecnologie per giocare, comunicare con gli amici, postare e condividere foto e video; ciò a tal punto che il digitale ha modificato linguaggi e comportamenti dei giovani nelle relazioni interpersonali, facendo sì che la dimensione online e quella reale diventassero complementari.

La legge da sola non può bastare se a monte non c’è un’azione educativa. Noi adulti dobbiamo iniziare a considerare che internet fa parte dell’evoluzione e che vietarne a priori l’utilizzo comporterebbe solo un uso del web “segreto”e spesso scorretto o pericoloso.

Si tratta di considerare il web come uno strumento da utilizzare in sinergia con i nostri ragazzi, educandoli, ascoltandoli e facendoci spiegare come lo utilizzano; si tratta di interessarsi alla loro vita che, volenti o nolenti, è anche online. Solo se da genitori o educatori entriamo in contatto con i nostri ragazzi e con la loro “vita online”, possiamo conquistare la loro fiducia e dettare regole, “stipulare un contratto” sull’uso corretto dello smartphone e del pc, avvisarli dei pericoli, delle conseguenze di certi atteggiamenti e delle implicazioni legali.

Solo in questo modo avremo dei ragazzi in grado di vivere correttamente il loro essere cittadini digitali.

 

Silvia Pennisi

[Immagine tratta da Google Immagini]

 

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